Sentenza della Cassazione sul riposo delle badanti

colf

La Cassazione: “Le badanti hanno diritto a 11 ore di fila al giorno di riposo”
Multata una onlus lecchese che chiedeva di derogare al contratto nazionale, facendo sfruttare le ore di stacco in maniera non continuativa durante la giornata
04 Gennaio 2018

La Cassazione: Le badanti hanno diritto a 11 ore di fila al giorno di riposo
Chi usufruisce del servizio di un badante – che assistono persone anziane, malati, o le famiglie bisognose di cure per i loro cari – sappia che ha diritto almeno ad undici ore di riposo al giorno, e che queste devono essere godibili consecutivamente; chi si dovesse opporre, va incontro a una multa per sfruttamento della manodopera. La previsione è infatti contenuta nel contratto nazionale della categoria e il sanzionamento scatta in caso di violazione.

E’ quanto ha deciso la Cassazione dando torto a una onlus di Lecco che forniva personale per l’assistenza familiare e che sosteneva che le ore di riposo dei dipendenti non dovevano essere consecutive.

Secondo la onlus lecchese, amministrata da religiosi, il contratto Uneba – Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale – nello “stabilire che le lavoratrici e i lavoratori avevano diritto a un riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro ore, non aveva previsto che le ore di riposo dovessero essere consecutive, lasciando in tal modo intendere che la volontà  delle parti contraenti era quella di derogare, come facoltà , al dettato normativo generale, al fine di introdurre una disciplina pi๠rispondente alle realtà  e alle esigenze aziendali e, quindi, non irrazionale”.

Ad avviso della Cassazione (verdetto numero 24 della Sezione lavoro, depositato il 3 gennaio), invece, come stabilito dalla Corte di Appello di Milano, non c’è alcuna deroga contrattuale “all’osservanza del precetto normativo sul rispetto del riposo minimo giornaliero”, fissato in 11 ore di fila.

Peraltro, prosegue la sentenza della Suprema Corte, “non risulta che l’articolazione oraria praticata consentisse un riposo di undici ore, seppure non continuative, nell’arco delle 24 ore, non essendo stato allegato che dopo le 10 ore di intervallo (tra le ore 21 e le ore sette della mattina successiva) ricorresse un’altra ora di riposo nell’arco delle 24 ore, utile a riportare ad 11 ore il complesso dei riposi”. I supremi giudici ricordano che anche per le badanti e i badanti vige il decreto legislativo 66 del 2003 che ha recepito la direttiva comunitaria sull’orario di lavoro e che prevede per tutti i lavoratori il diritto alla “fruibilità  in modo consecutivo” delle undici ore di riposo minimo giornaliero, “fatte salve le attività  caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità “.

La onlus era stata multata dal Ministero del Lavoro con una sanzione da 13.620 euro e adesso questa cifra dovrà  essere ricalcolata per effetto di alcuni cambiamenti legislativi intervenuti nel corso della causa che comunque non incidono sulla ‘colpevolezza’ del datore di lavoro ma solo sulle norme da applicare.

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