Operatori d’aiuto – Diritti e doveri per le imprese

Dopo il significativo interesse delle imprese che forniscono servizi di assistenza alla persona, rispetto all’accordo sindacale che regolamenta le co.co.co. per gli operatori d’aiuto, ci pervengono diverse richieste di chiarimento sui contenuti dell’accordo e sulle procedure da seguire per organizzare il servizio alle famiglie.

In particolare gli aspetti formali di come regolare il rapporto con tali figure che, con la deliberazione della Commissione Paritetica Nazionale, è stato formulato un testo base certificando la corretta applicazione delle norme che costituiscono l’accordo sindacale.

Altro quesito è relativo al diritto/dovere di applicare l’accordo.

 La materia è regolata dal Codice Civile attraverso la forma della “ delega alla rappresentanza”.

Ogni azienda ha la libera facoltà  di applicare un qualsiasi contratto collettivo nazionale di lavoro, unico vincolo è quello di versare i contributi previdenziali sulla base di una griglia predisposta dall’Inps. In sostanza, una azienda meccanica può applicare il ccnl agricolo  ma dovrà  pagare i contributi previsti per il settore meccanico.

Questi casi sono ovviamente molto rari e concentrati prevalentemente nel settore del terziario, ove i confini merceologici possono essere interpretabili.

Tali norme generali valgono quando si tratta appunto di ccnl, cosa diversa per gli accordi che regolano specifiche figure professionali o materie non previste nel ccnl applicato in azienda, proprio come il caso degli operatori d’aiuto.

In tale circostanza, la stipula dell’accordo sindacale avviene per esplicito mandato di aziende aderenti o che aderiranno all’associazione datoriale ( Professione in Famiglia e UNAI).

Questo non è da considerarsi un obbligo associativo che, in Italia è libero. La non adesione lascia quindi libera l’azienda di applicare gli accordi sindacali.

La normativa del jobs act, prevede però che possono essere regolamentate le collaborazioni coordinate e continuative solo attraverso accordi sindacali nazionali sottoscritti da associazioni comparativamente pi๠rappresentative nel settore, in alternativa tali figure rientrano tra le forme subordinate e quindi con tutti i costi e i diritti previsti per il lavoro subordinato.

L’accordo sindacale crea nei fatti un nuovo settore professionale che no rientra tra i settori contrattuali esistenti. E’ quindi all’interno di tale ambito che dovrà  essere misurata la rappresentatività  comparata.

Essendo iscritti ad una delle parti datoriali che hanno stipulato l’accordo sindacale comporta quindi il dovere di applicare integralmente il medesimo ma contemporaneamente il diritto ad avvalersene, beneficiando quindi della deroga normativa e retributiva prevista dal jobs act.

Per i lavoratori invece non vi sono vincoli normativi per la rappresentanza se non per la misurazione della rappresentatività  nel settore che permette al loro sindacato di sottoscrivere l’accordo, forte del mandato ricevuto.

Essendo l’operatore d’aiuto una professione generata dall’accordo sindacale, la rappresentatività  dovrà  essere quindi misurata nella singola impresa.

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