Il rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi nazionali e dalle normative di legge. Di norma, il rapporto prevalente è quello della subordinazione.

La maggioranza dei lavoratori sono soci della cooperativa.

L’assenza di normativa sindacale che regolamentasse le co.co.co. ha generato forme irregolari di rapporto lavorativo, con la conseguente crescita di contenzioso e sanzionamento ispettivo.

L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato il Report 2017 delle ispezioni nel settore delle cooperative sociali e sanzionato il 59% dei casi per irregolarità  contrattuale/amministrativa.

Il nuovo ccnl cooperative sociali ha inserito una mansione di servizi familiari generici ma solo in regime di subordinazione.

L’ACCORDO SINDACALE PER L’OPERATORE D’AIUTO

Da aprile 2016 esiste un accordo sindacale che regolamenta la collaborazione coordinata e continuativa in ambito ai servizi familiari integrativi e sostitutivi, perfezionato a novembre dello stesso anno.

Il 9 gennaio 2020 è stato sottoscritto un CCNL specifico per tutte le figure riconducibili ai servizi di ausilio Familiare. Il ccnl annulla e sostituisce gli accordi precedenti.

CCNL-2024

Il CCNL è regolarmente depositato al CNEL e al Ministero del Lavoro.

Detto contratto è stato sottoscritto da Professione in Famiglia, CASABASE, DOMUS, UIL Federazione Poteri Locali e Associazione Tagesmutter DOMUS.

Le figure professionali regolamentate sono:

OPERATORE D’AIUTO (cococo)

TAGESMUTTER (cococo)

PROCURATORE D’AIUTO (prestazione autonoma)

ASSISTENTE FAMILIARE – Badante ( prestazione subordinata )

ASSISTENTE ALL’INFANZIA – Babysitter (prestazione subordinata)

ISTITUTORE (prestazione subordinata)

OSPITALITA’ ALLA PARI (non prestazione lavorativa)

Esso regolamenta i diritti e i doveri del collaboratore e del committente in caso di cococoe di subordinazione se assunti da un privato non impresa, stabilendone le regole e le remunerazioni.

La figura professionale in collaborazione è chiamata “Operatore d’aiuto” e garantisce i servizi relativi alla compagnia e accompagnamento della persona, di aiuto nell’igiene personale, di pulizia degli ambienti e di preparazione ed eventuale somministrazione del cibo. E’ specializzato nell’interazione con l’assistito, i familiari, il contesto sociale e prevenzione incidenti domestici.

La remunerazione dell’operatore è subordinata alla qualità  del servizio (semplice compagnia, assistenza a persona autosufficiente, assistenza alla non autosufficienza e per grave inabilità ).

Il servizio può essere fornito per alcune ore, alcuni giorni o in tempi non definiti e può svolgersi anche in regime di convivenza con l’assistito.

La caratteristica della collaborazione coordinata e continuativa trova la sua coerenza per il grado di autonomia svolta dall’operatore durante il servizio. Esso può instaurare altri rapporti di lavoro non avendo esclusività  con il singolo committente. è quindi libero di accettare o rifiutare le offerte del committente.

Il servizio viene perfezionato o modificato con l’accordo tra il cliente e l’operatore, con la semplice comunicazione e relativo benestare dell’azienda ai fini di fatturazione e remunerazione.

Essendo un lavoratore parasubordinato, la remunerazione oraria, giornaliera o mensile è omnicomprensiva di elementi indiretti e differiti, tipici di lavoratori subordinati.

I valori remunerativi dovranno essere maggiorati dei contributi INPS e INAIL, del margine di impresa e IVA.

La collaborazione può essere sospesa per vari motivi, intendendosi quindi senza vincolo di disponibilità  in tali periodi (riposo psicofisico, malattia, infortunio, maternità , ecc.).

Il contratto di collaborazione può essere rescisso anticipatamente da ambo le parti.

Il collaboratore gode di diritti previdenziali e assistenziali (malattia, infortunio, maternità  e disoccupazione). Esso viene iscritto all’INPS in gestione separata.

Il CCNL prevede la costituzione di un ente bilaterale (EBINAF) che fornisce servizi, convenzioni e prestazioni sia ai lavoratori che alle imprese. E’ prevista l’adesione volontaria anche delle famiglie clienti delle imprese. La sua costituzione verrà  adeguatamente comunicata al pubblico.

Gli aderenti alla associazioni firmatarie dell’accordo beneficiano di clausole privilegiate come il tentativo di conciliazione in caso di contenzioso, di interpretazione autentica della normativa contrattuale e di certificazione della corretta applicazione del contratto di collaborazione. Essi sono esonerati dal vincolo di ratifica sindacale per i compensi forfettari giornalieri e mensili.

Il CCNL non si sovrappone al CCNL cooperative sociali. Ciò significa che per i dipendenti subordinati continuerà  ad applicarsi il CCNL di settore, mentre per i co.co.co. quello sottoscritto da Professione in Famiglia.

Il collaboratore non ha vincoli societari con la cooperativa ma può fare richiesta di esserne socio, secondo lo statuto della cooperativa.

Nel primo anno di validità  dell’accordo, sono stati perfezionati 3.500 contratti di collaborazione e forniti pi๠di 7.000 servizi annui alle famiglie.

L’applicazione corretta del rapporto di collaborazione attraverso il CCNL non comporta la certificazione di enti preposti.

Per ulteriori informazioni puoi inviare una email a servizi@professioneinfamiglia.it o contattarci telefonicamente.