PREMESSA

L’Associazione di Categoria Professione in Famiglia adotta il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall’esercizio della professione di Procuratore d’aiuto. 

Il codice deontologico costituisce l’insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci di Professione in Famiglia si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto. 

La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l’osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l’iscrizione a Professione in Famiglia. 

In relazione alla professione di Procuratore d’aiuto, il codice deontologico fa riferimento alla professione di Procuratore d’aiuto così come definita da Professione in Famiglia: “ Procuratore d’aiuto professionale è un’attività  il cui obiettivo è il miglioramento della qualità  di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità  di autodeterminazione. Il Procuratore d’aiuto offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà  relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità  di scelta o di cambiamento. E’ un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. La consulenza del Procuratore d’aiuto può essere fornita in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale“. (Definizione dell’attività  di Procuratore d’aiuto approvata dal Consiglio Direttivo dei soci in data 2 marzo 2021 

PRINCIPI GENERALI

Primo 

Il presente codice contiene principi e regole che il Procuratore d’aiuto iscritto a Professione in Famiglia deve osservare nell’esercizio della professione. 

Il Procuratore d’aiuto si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività . 

Secondo 

Le competenze del Procuratore d’aiuto sono costituite dall’iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni di Professione in Famiglia. 

Il Procuratore d’aiuto rispetta i Regolamenti Interni dell’associazione che lo riguardano. 

Il Procuratore d’aiuto riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito. 

Terzo 

Il Procuratore d’aiuto si assume la responsabilità  professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà , esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia. 

Quarto 

Professione in Famiglia riconosce come fondamentali i principi della onestà , trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità  e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne condividono la priorità  e ne fanno il fondamento del loro operato

CODICE DEONTOLOGICO DEL PROCURATORE D’AIUTO DI PROFESSIONE IN FAMIGLIA

CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. (obbligatorietà  delle norme deontologiche) 

  1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti a Professione in Famiglia. 
  2. Il Procuratore d’aiuto è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice. 

Art. 2. (inosservanza delle regole e sanzioni) 

  1. La responsabilità  deontologica è personale. 
  2. L’inosservanza del presente codice comporterà  l’applicazione di sanzioni  nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22- Collegio dei probiviri dello Statuto di Professione in Famiglia. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità  degli atti o delle omissioni commesse e potranno comportare:
    1. Il richiamo scritto
    2. La sospensione da iscritto
    3. La radiazione da iscritto
  1. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l’iscritto a Professione in Famiglia si cancella dall’Associazione. 
  2. Rientra nel diritto dell’iscritto farsi assistere nella difesa da altro componente del Consiglio Direttivo di Professione in Famiglia.

CAPO 2 – DOVERI DELL’ISCRITTO A PROFESSIONE IN FAMIGLIA

Art. 3. (decoro e dignità ) 

  1. L’esercizio della professione deve essere svolto in conformità  ai principi del decoro e della dignità  professionale ed è fondato sulla libertà  e sull’autonomia. 

Art. 4. (competenza professionale

  1. Il Procuratore d’aiuto opera, rispettando le competenze e le specificità  delle altre discipline. 
  2. Il Procuratore d’aiuto riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato. 
  3. Il Procuratore d’aiuto non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell’eventuale influenza che può avere sul proprio cliente. 
  4. Il Procuratore d’aiuto mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in relazione al proprio livello di accreditamento ed ai propri ambiti di intervento così come previsto dal Regolamento Interno. 

Art. 5. (rispetto del cliente) 

  1. Il Procuratore d’aiuto si attiene al rispetto della libertà  e della dignità  della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia del proprio cliente. 
  2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità , all’ideologia, all’estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all’orientamento sessuale ed alla disabilità .
  3. Nell’esclusiva tutela del cliente, il Procuratore d’aiuto provvederà  direttamente o attraverso Professione in Famiglia attivare apposita polizza assicurativa sulla responsabilità  civile per eventuali danni arrecati a terzi, involontariamente generati dall’attività  professionale.

Art. 6. (diffusione dei principi deontologici) 

  1. Il Procuratore d’aiuto, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell’attività  professionale, si impegna, nella attività  di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività  il contenuto del presente codice. 

Art. 7. (attività  professionale con animali e rispetto per l’ambiente) 

  1. Il Procuratore d’aiuto si impegna al rispetto dell’ambiente e del regno vegetale e animale. 

CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 8. (libertà  di scelta) 

  1. Il Procuratore d’aiuto rispetta il diritto del cliente alla libertà  di scelta del professionista a cui rivolgersi. 
  2. Il Procuratore d’aiuto, qualora ne ravvisi la necessità , può subordinare il proprio intervento all’espletamento , da parte del cliente, di altre consulenze professionali o associative. 

Art. 9. (riservatezza) 

  1. Il Procuratore d’aiuto è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all’esercizio dell’attività  professionale. 
  2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente. 
  3. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il Procuratore d’aiuto è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente. 
  4. Il Procuratore d’aiuto in ogni sua comunicazione, sia all’interno di convegni scientifici che di attività  didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa. 

Art. 10. (compenso) 

  1. Il Procuratore d’aiuto comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa. Il Procuratore d’aiuto riconosce i limiti del proprio intervento professionale. 
  2. Qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello di Procuratore d’aiuto, si impegna ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.

Art. 11. (consenso informato) 

  1. Il Procuratore d’aiuto nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà  allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole. 

Art. 12. (prestazioni professionali rivolte a minori) 

  1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato, debitamente documentato, che dovrà  essere rilasciato da coloro che esercitano la responsabilità  genitoriale o da chi ne fa le veci. 
  2. Il Procuratore d’aiuto è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore 

Art. 13. (segreto professionale) 

  1. Il Procuratore d’aiuto è tenuto all’osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all’effettuazione della prestazione stessa. 
  2. La morte del cliente non esime dall’osservanza del segreto professionale. 
  3. Il Procuratore d’aiuto deve informare eventuali collaboratori dell’obbligo del segreto professionale su quanto appreso. 
  4. Nelle attività  di Procuratore d’aiuto di gruppo il Procuratore d’aiuto, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Art. 14. (segreto professionale con clienti minorenni) 

  1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la responsabilità  genitoriale
  2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il Procuratore d’aiuto dovrà  segnalare la situazione a chi esercita la responsabilità  genitoriale informando preventivamente il minore stesso. 
  3. Il Procuratore d’aiuto che nell’esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell’interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità  di fronte alla legge, valuterà  la possibilità  di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la responsabilità  genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità  della stessa, all’Autorità  Giudiziaria competente. 

Art. 15. (deroghe al segreto professionale) 

  1. La rivelazione del segreto professionale da parte del Procuratore d’aiuto è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell’Autorità  Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. 
  2. Il Procuratore d’aiuto metterà  il cliente al corrente di tale obbligo. 
  3. In tale sede il Procuratore d’aiuto riferirà  solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale. 
  4. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone. 

Art. 16. (commistioni tra ruolo professionale e vita privata) 

  1. Il Procuratore d’aiuto evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività  professionale. 
  2. Il Procuratore d’aiuto non deve svolgere la propria attività  professionale nei confronti di coloro con i quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale. 
  3. Costituisce grave mancanza instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Art. 17. (interruzione del rapporto professionale) 

  1. Il Procuratore d’aiuto valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti. 
  2. Il Procuratore d’aiuto interrompe il rapporto se ravvisa la necessità  dell’intervento di altro professionista. 
  3. Il Procuratore d’aiuto può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia. 

Art. 18. (consegna della documentazione) 

  1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il Procuratore d’aiuto è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi. 

Art. 19. (attività  di ricerca) 

  1. Il Procuratore d’aiuto, durante l’attività  di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato. 
  2. Il Procuratore d’aiuto garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà  di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca.
  3. Qualora la ricerca coinvolga minori il Procuratore d’aiuto acquisisce tale consenso dagli esercenti la responsabilità  genitoriale o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca. 

Art. 20. (prestazioni a distanza) 

  1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

CAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 21. (rispetto reciproco) 

  1. Il Procuratore d’aiuto ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà  e dell’onestà . 
  2. Il Procuratore d’aiuto si astiene dall’esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità  e competenza professionale

CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA’ E CON I TERZI

Art. 22. (libertà  ed autonomia) 

  1. Il Procuratore d’aiuto che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società  o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà  professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice. 

Art. 23. (committente diverso dal destinatario) 

  1. Il Procuratore d’aiuto, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità  dell’intervento. 
  2. Il Procuratore d’aiuto, qualora rilevi un conflitto d’interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all’incarico. 

Art. 24. (pubblicità ) 

  1. Il Procuratore d’aiuto si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza. 
  2. Il Procuratore d’aiuto non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali. 
  3. Il Procuratore d’aiuto non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

Art. 25. (società  tra professionisti) 

  1. Il Procuratore d’aiuto che esercita la propria attività  professionale in società  anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi.

CAPO 6 – ATTUAZIONE

Art. 26. (attuazione del codice) 

  1. Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte del Consiglio Direttivo. 
  2. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice. 

Il presente codice deontologico è stato approvato del Consiglio Direttivo dei soci il 2 marzo 2021.