STRUTTURA TECNICA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI PROCURATORI D’AIUTO ADERENTI A PROFESSIONE IN FAMIGLIA E REGOLAMENTO A TUTELA DEL CONSUMATORE

Il Consiglio Direttivo (CD) di Professione in Famiglia, riunitosi il 2 marzo 2021, con la deliberazione del Codice Deontologico della professione di Procuratore d’aiuto (PDA) aderente all’associazione, intende prefigurare la Struttura Tecnica abilitata alla definizione dei programmi formativi, alle condizioni di accesso dei candidati, alle modalità  organizzative di frequentazione, ai requisiti per conseguire l’attestato di competenza professionale e ai moduli di aggiornamento professionale.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì le forme regolamentari che permettano ai consumatori di poter presentare ricorso verso PDA per comportamenti o atti che non abbiamo rispettato il Codice deontologico dell’associazione.

Per quanto in premessa, il Consiglio Direttivo delibera quanto segue

STRUTTURA TECNICA

  1. La struttura tecnica è lo strumento con il quale l’associazione concretizza il percorso formativo e di aggiornamento dei PDA aderenti.
  2. Essa è composta da 3 componenti, di cui 1 con funzioni di coordinatore e potrà  avvalersi di volta in volta di docenti professionisti, esperti nelle singole materie per migliorare la professionalità  dei PDA.
  3. La composizione della struttura tecnica dovrà  garantire la presenza di 1 rappresentante delle famiglie, 1 delle imprese e 1 dei PDA.
  4. I componenti la struttura tecnica restano in carca per la durata di 3 anni e potranno essere sostituiti se dimissionari o decaduti.
  5. Il CD nomina i seguenti componenti la struttura tecnica:
    1. Bruno Perin (Coordinatore)
    2. Stefano Pozzo
    3. Tatiana Pedrazzini
  6. La struttura tecnica si riunisce almeno una volta all’anno per predisporre i programmi formativi e di aggiornamento.
  7. La struttura tecnica presenterà  al CD il programma annuale e gli esiti raggiunti dell’anno precedente.
  8. Di concerto con la Presidenza di PF, renderà  pubblici gli esiti formativi e i nominativi dei PDA che abbiano conseguito l’attestato.
  9. La struttura tecnica dovrà  essere resa pubblica sul sito web dell’associazione

REGOLAMENTO TUTELA DEL CONSUMATORE

  1. Al fine di tutelare il consumatore, l’onorabilità  dell’associazione e la professione di Procuratore d’aiuto si dovranno rendere pubbliche e accessibili le procedure di ricorso verso PDA che si ritiene non abbiano rispettato lo statuto e/o il Codice Deontologico professionale del PDA.
  2. Qualsiasi persona potrà  fare ricorso al Consiglio dei Probiviri in forma scritta e non anonima, evidenziando, oltre al nominativo, l’indirizzo personale, il recapito telefonico e di posta elettronica.
  3. Il Consiglio dei Probiviri dovrà  esaminare gli atti entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso e, se del caso, prorogarne il termine per non oltre ulteriori 60 giorni.
  4. Il PDA interessato dovrà  essere messo al corrente del ricorso entro 3 giorni dal ricevimento allegandovi copia del ricorso.
  5. Durante la fase di indagine potranno essere registrate prove documentali che rimarranno riservate e non trasferibili se non per ricorsi a livelli superiori.
  6. Avverso al verdetto del Consiglio dei Probiviri, la parte lesa potrà  fare ricorso alla Presidenza di Professione in Famiglia entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento.
  7. Il PDA o il ricorrente potranno avvalersi di supporto difensivo/accusativo da parte di altro componente il CD non facente parte di organismi di controllo o esecutivi.
  8. Qualora le parti ritenessero di conciliare prima dell’esito finale del ricorso, lo dovranno comunicare formalmente entro 50 giorni dal ricorso depositato.
  9. Il Collegio dei Probiviri, se riscontrasse palese violazione dello Statuto associativo e/o del Codice deontologico, potrà  portare a termine l’indagine ed emettere verdetto, prescindendo dalla conciliazione avvenuta. 
  10. Il Collegio dei Probiviri potrà  emettere verdetto entro le seguenti modalità :
    1. Richiamo scritto
    2. Sospensione da iscritto con conseguente sospensione dell’attestato professionale
    3. Espulsione dall’associazione con conseguente decadenza dell’attestato professionale

Il Consiglio Direttivo approva la deliberazione all’unanimità  dei presenti.

Roma, 2 marzo 2021