Aumento dei salari e dei contributi per i lavoratori domestici

Le Parti sociali, rappresentanti i datori di lavoro domestico e i sindacati hanno sottoscritto di fronte al Ministero del Lavoro i nuovi minimi retributivi dei lavoratori domestici e l’Inps ha recentemente adeguato i minimi contributivi.

Nuova contribuzione Inps dovuta dal 1 gennaio 2019

La contribuzione di base dovuta è stata individuata con riferimento alla retribuzione orario effettiva, come segue:
– fino a 8,06 euro: retribuzione convenzionale pari a 7,13 euro, contributo orario pari a 1,42 euro;
– da 8,06 a 9,81 euro: retribuzione convenzionale pari a 8,06 euro, contributo orario pari a 1,61 euro;
– oltre 9,81 euro: retribuzione convenzionale pari a 9,81 euro, contributo orario pari a 1,96 euro;
– in caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali:  contributo orario pari a 1,04 euro;
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Nuove retribuzioni dovute dal 1 gennaio 2019

Livello retr. Oraria retr. Mensile
A 4,62             636,20
A Super 5,45             751,88
B 5,78             809,71
B Super 6,13             867,55
C 6,47             925,40
C Super 6,82             983,22
D 7,87          1.327,76
D Super 8,21          1.385,60
          mese
assistenza notturna B Super                997,67
dalle 20 alle 08 C Super          1.130,70
D Super          1.396,77
presenza notturna             668,01
dalle 21 alle 08
giorno
pasto 1,96
cena 1,96
alloggio 1,69
totale 5,61

Definito il profilo dell’operatore d’aiuto

Oggi, le parti sociali firmatarie dell’accordo sindacale nazionale che ha regolamentato la figura dell’operatore d’aiuto, hanno sottoscritto con maggiore precisione il profilo professionale di questa professione, ormai divenuta una realtà  adottata da un centinaio di imprese, contrattualizzato 2.500 operatori e fornito pi๠di 6.000 servizi domiciliari.

L’accordo fotografa una consuetudine adottata alla quasi totalità  delle imprese, integrandola con funzioni di utilità  sociale come la capacità  di interazione con l’assistito, i suoi familiari e il contesto sociale, la qualificazione di approccio verso soggetti affetti da particolari patologie psico-sanitarie e fornitore di utili informazioni contro gli infortuni e incidenti domestici.

Professione in Famiglia, UNAI e UIL FPL hanno dichiarato la loro soddisfazione per aver aggiunto un importante tassello normativo teso a migliorare la qualità  del servizio sociale di ausilio familiare e la crescita professionale degli operatori d’aiuto e delle imprese del settore.

Profilo Operatore d’aiuto

Si allega link giornalistico sull’operatore d’aiuto

Cosa si rischia con il lavoro nero domestico ?

Abbiamo pi๠volte pubblicato i rischi che incorre la famiglia nell’assumere una domestica in nero.

I dati dell’ISTAT confermano l’incremento di tale fenomeno e parallelamente aumentano i contenziosi giudiziari tra la domestica e la famiglia.

Riteniamo quindi opportuno ricordare a tutti i rischi che si può incorrere in tale eventualità .

  • Assunzione della domestica: anche la colf e la donna delle pulizie sono lavoratori dipendenti a tutti gli effetti, anche se si possono licenziare senza bisogno di giusta causa.
  • Uno dei settori dove il nero è pi๠diffuso è dentro le mura di casa: la donna di servizio – spesso chiamata colf – è certamente una delle figure lavorative meno regolarizzate che ci siano (il 40% lavora in nero). Complice, da un lato, l’errato timore di vincolarsi a un contratto e a specifiche condizioni per poterla mandare via, e dall’altro lato, la richiesta della stessa domestica di non essere regolarizzata, per beneficiare di un compenso non soggetto a tassazione.

Tuttavia, chi assume una domestica in nero corre pi๠di un rischio. Vediamo quale.

Domestica in nero: sanzioni amministrative e penali

  • Chi assume una collaboratrice domestica è, a tutti gli effetti, un datore di lavoro, anche se non si tratta di un imprenditore ma di una semplice persona. Il rapporto che si instaura con la collaboratrice non regolarizzata è, comunque, un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che chi non comunica l’assunzione della donna delle pulizie al Centro per l’Impiego rischia una sanzione amministrativa particolarmente salata (da 200 a 500 euro).

A questa sanzione si aggiungono poi quelle per:

  • mancata iscrizione del lavoratore all’Inps, il datore di lavoro rischia una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
  • omesso versamento dei contributi: qui le sanzioni possono arrivare al 30% su base annua. Il calcolo viene fatto sull’importo dei contributi evasi, con un massimo del 60% e un minimo di 3.000 euro, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro (quindi, anche se la collaborazione è durata qualche mese).
  • Se poi la colf è extracomunitaria senza permesso di soggiorno, si passa dalle sanzioni amministrative a quelle penali: multa fino a 5.000 euro e reclusione da 6 mesi a 3 anni .

A torto si crede di poter evitare le sanzioni dichiarando, in caso di controlli, che la donna delle pulizie ha effettuato i lavori a titolo di amicizia. In realtà , ciò diventa poco credibile quando il lavoro è continuativo – non necessariamente giornaliero – e crea una stabilità  del rapporto tra le parti.

Contestazioni della domestica

  • Un ulteriore rischio che si corre nel non «denunciare» la domestica è che quest’ultima, una volta licenziata, possa decidere di fare causa al proprio datore di lavoro richiedendo differenze retributive e il pagamento dei contributi. Un esempio servirà  a farci comprendere meglio il problema.

Chi paga la domestica lo fa, spesso, al termine della giornata lavorativa o alla fine della settimana o del mese. Ma vi provvede sempre facendo ricorso ai contanti, proprio per evitare il rischio di accertamenti (sia per l’una che per l’altra parte) e per non lasciare tracce. Ma è proprio questo comportamento che “incastra” il datore di lavoro. Un giorno, infatti, qualora la domestica dovesse sostenere di non essere mai stata pagata, non ci saranno prove per dimostrare il contrario: prove come quietanze e ricevute di pagamenti, bonifici, assegni o altri pagamenti tracciabili. In pratica, il datore di lavoro – dinanzi l’inoppugnabile prova che la collaboratrice ha prestato servizio per qualche mese o per anni (prova raggiunta facilmente anche solo con qualche testimone) – non avrà  possibilità  di dimostrare di averla mai pagata. E sarà  cosଠcostretto a pagarle gli arretrati degli ultimi cinque anni (a tanto ammonta la prescrizione dei crediti di lavoro dipendente). Oltre, ovviamente, ai contributi.

Il consiglio che diamo come associazione è quindi di sempre regolarizzare il domestico, principalmente per una questione di giustizia ma anche di utilità .

I nostri uffici sono a vostra disposizione per aiutarvi nel disbrigo delle procedure amministrative.

servizi@professioneinfamiglia.it

Novità  contrattuali per le imprese e per gli operatori d’aiuto

Ieri, 28 settembre, si sono incontrate le parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo sindacale che regolamenta l’operatore d’aiuto.

Hanno concordato tre importanti aspetti che coinvolgono le imprese e i loro collaboratori.

Pi๠precisamente:

  • Proroga fino al 31 dicembre 2017 della norma che esenta le imprese aderenti a PF del vincolo di accordo di ratifica sindacale per applicare i valori forfetari giornalieri e mensili.
  • Accordo sulla costituzione dell’EBAM ( Ente bilaterale Assistenza Famigliare) che dovrà  fornire prestazioni e servizi a favore degli operatori e delle imprese.
  • Modalità  di versamento conglobato delle quote dell’EBAM e quelle relative all’assistenza sindacale.
  • Interpretazione autentica della norma riferita al recesso anticipato del contratto di collaborazione.

Le decisioni completano quanto demandato dalla contrattazione nazionale, in particolare per la nascita dell’ente bilaterale. Esso sarà  uno strumento che potrà  andare incontro alle specifiche necessità  di riqualificazione formativa del servizio, sia dell’operatore d’aiuto che degli imprenditori che dovranno gestire il servizio.

Con l’ente bilaterale si intende coprire un vuoto normativo che esclude i Cococo dalla formazione continua fornita dai Fondi nazionali e garantire una maggiore professionalità  in un servizio delicato come quello dell’assistenza extra sanitario alla persona.

Le parti esamineranno altresଠla possibilità  che l’Ente possa fornire prestazioni anche alle famiglie utilizzatrici del servizio attraverso specifiche modalità  di adesione volontaria.

Nelle prossime settimane si formalizzerà  lo Statuto e gli organismi direttivi, per poi definire il regolamento delle prestazioni.

I DIRITTI DEGLI OPERATORI D’AIUTO

Considerando che molti Operatori d’aiuto sono soci delle cooperative sociali che hanno aderito all’associazione, forniamo utili informazioni sui loro diritti, in relazione all’indennità  di disoccupazione e di malattia.

Essendo loro iscritti alla “Gestione separata” dell’Inps, hanno procedure e prestazioni particolari.

Forniamo in sintesi tali diritti con la possibilità  di ulteriore approfondimento allegato.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

  • Si chiama DIS – COLL
  • Deve avere almeno tre mesi di contribuzione pagata nei 12 mesi precedenti
  • Non  avere altri rapporti di lavoro in atto
  • Viene corrisposta per la metà  dei mesi di contribuzione versati dell’anno precedente
  • L’indennità  è pari al 75% del reddito medio percepito  nell’anno precedente
  • Deve essere presentata domanda all’Inps entro e non oltre i 68 giorni dalla data di cessazione del lavoro
  • Può essere presentata esclusivamente in forma telematica o tramite un Patronato sindacale

INDENNITA’ DI MALATTIA

  • Il cococo deve aver versato almeno 3 mesi di contributi nell’anno precedente alla malattia
  • L’attività  lavorativa deve essere in corso durante la malattia
  • La malattia deve essere di almeno 4 giorni consecutivi o superiori a 20 giorni
  • L’indennità  non supera i 61 giorni di malattia e di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro
  • Il cococo deve avere avuto nei 12 mesi precedenti all’evento almeno un reddito imponibile di € €15.548
  • Il valore dell’indennità  è commisurata al valore versato nei 12 mesi precedenti. In caso di ricovero ospedaliero, i valori vengono raddoppiati.
  • La domanda può essere presentata direttamente all’Inps o tramite un Patronato sindacale

per approfondimenti : malattia e disoccupazione