Il lavoro domestico effettuato da un parente o familiare

Ci vengono poste specifiche domande sul lavoro domestico eseguito da un familiare o da un parente.  In particolare se costoro rientrano tra gli obblighi contrattuali, fiscali e previdenziali.

Forniamo di seguito una sintetica simulazione con i relativi obblighi ed esoneri riportando quanto comunicato dall’Inps

LAVORO DOMESTICO DEL CONIUGE

Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo, in quanto le prestazioni offerte si presumono gratuite e dovute per affetto, infatti, ai sensi dell’art.143 c.c , tra i doveri dei coniugi vi è quello reciproco di assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, incompatibile con un parallelo rapporto di lavoro domestico.

Fanno eccezione i casi in cui il coniuge datore sia:

  • grande invalido di guerra (civile e militare)
  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro
  • mutilato e invalido civile
  • cieco civile

e fruisca dell’indennità  di accompagnamento.

LAVORO DOMESTICO DEI PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO

L’esistenza di vincoli di parentela od affinità  entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 DPR 31.12.1971, n. 1403).

  • I gradi di parentela: tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli di secondo grado; tra nonno e nipote di terzo grado

Al momento dell’iscrizione, il rapporto di lavoro può essere auto-certificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità  presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (circ. n. 89/1989).

Ove sussistano dei dubbi relativi all’autocertificazione, l’Inps può ricorrere ad accertamenti e alla convocazione delle parti interessate, in quanto deve essere dimostrata l’onerosità  della prestazione, che consiste nell’obbligo giuridico del beneficiario delle prestazioni di corrispondere una retribuzione per il lavoro svolto (per es., contratto, buste paga, ecc.), e la subordinazione, necessarie perchà© si possa configurare un rapporto di lavoro dipendente. E’ invece irrilevante, secondo quanto chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza 21-08-1986, n. 5128, la fornitura del vitto e dell’alloggio e di ulteriori utilità  (vestiario, divertimento, piccole spese), che è da considerarsi come naturale ed intrinseco aspetto della solidarietà  affettiva e della mutua assistenza tra persone legate da vincolo di consanguineità  .

 

L’onere della prova, non è necessario nei casi in cui l’attività  venga prestata in favore di soggetti che fruiscono dell’indennità  di accompagnamento:

  • grandi invalidi di guerra (civile e militare);
  • grandi invalidi per cause di servizio e del lavoro;
  • mutilati e invalidi civili;
  • ciechi civili;

ed anche se svolta a favore di ministri del culto cattolico appartenenti al clero secolare (i sacerdoti che svolgono la loro attività  sotto l’autorità  del vescovo costituiscono il clero cosiddetto “secolare”, mentre il termine “clero regolare” indica i sacerdoti membri degli ordini religiosi, come ad esempio i gesuiti e i francescani)

Rispondi