Aumento dei salari e dei contributi per i lavoratori domestici

Le Parti sociali, rappresentanti i datori di lavoro domestico e i sindacati hanno sottoscritto di fronte al Ministero del Lavoro i nuovi minimi retributivi dei lavoratori domestici e l’Inps ha recentemente adeguato i minimi contributivi.

Nuova contribuzione Inps dovuta dal 1 gennaio 2019

La contribuzione di base dovuta è stata individuata con riferimento alla retribuzione orario effettiva, come segue:
– fino a 8,06 euro: retribuzione convenzionale pari a 7,13 euro, contributo orario pari a 1,42 euro;
– da 8,06 a 9,81 euro: retribuzione convenzionale pari a 8,06 euro, contributo orario pari a 1,61 euro;
– oltre 9,81 euro: retribuzione convenzionale pari a 9,81 euro, contributo orario pari a 1,96 euro;
– in caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali:  contributo orario pari a 1,04 euro;
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Nuove retribuzioni dovute dal 1 gennaio 2019

Livello retr. Oraria retr. Mensile
A 4,62             636,20
A Super 5,45             751,88
B 5,78             809,71
B Super 6,13             867,55
C 6,47             925,40
C Super 6,82             983,22
D 7,87          1.327,76
D Super 8,21          1.385,60
          mese
assistenza notturna B Super                997,67
dalle 20 alle 08 C Super          1.130,70
D Super          1.396,77
presenza notturna             668,01
dalle 21 alle 08
giorno
pasto 1,96
cena 1,96
alloggio 1,69
totale 5,61

Pagare il domestico con bonifico è sempre consigliabile

Dal 1 luglio 2018 è entrato in vigore la legge che obbliga i datori di lavoro a pagare gli stipendi dei  dipendenti attraverso bonifico bancario.

Tale regola non coinvolge il lavoro domestico e pertanto lo stipendio della colf, badante o baby sitter potrà  essere pagato con contante.

Recentemente però una sentenza della Cassazione ha considerato la firma sulla busta paga per ricevuta o per quietanza non sufficiente a dimostrare che lo stipendio  sia stato effettivamente versato. Detta firma dimostra solo di aver ricevuto il cedolino.

Potranno quindi crearsi situazioni imbarazzanti o contenziosi sulla retribuzione del domestico anche molto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

In tal caso sarà  sempre a carico del datore di lavoro dover dimostrare con prove a favore di aver sempre pagato gli stipendi.

Cosa fare quindi in questi casi?

Il consiglio che diamo è quello di chiedere al domestico di essere in possesso di un conto corrente o di una carta prepagata con IBAN sui quali operare un bonifico.

Ciò permetterà  in qualsiasi momento di poter dimostrare l’effettivo versamento effettuato.

Tra l’altro, le carte prepagate sono di largo utilizzo e i conti correnti online ci permettono facilmente di operare un bonifico senza recarsi in banca.

Il lavoro domestico effettuato da un parente o familiare

Ci vengono poste specifiche domande sul lavoro domestico eseguito da un familiare o da un parente.  In particolare se costoro rientrano tra gli obblighi contrattuali, fiscali e previdenziali.

Forniamo di seguito una sintetica simulazione con i relativi obblighi ed esoneri riportando quanto comunicato dall’Inps

LAVORO DOMESTICO DEL CONIUGE

Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo, in quanto le prestazioni offerte si presumono gratuite e dovute per affetto, infatti, ai sensi dell’art.143 c.c , tra i doveri dei coniugi vi è quello reciproco di assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, incompatibile con un parallelo rapporto di lavoro domestico.

Fanno eccezione i casi in cui il coniuge datore sia:

  • grande invalido di guerra (civile e militare)
  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro
  • mutilato e invalido civile
  • cieco civile

e fruisca dell’indennità  di accompagnamento.

LAVORO DOMESTICO DEI PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO

L’esistenza di vincoli di parentela od affinità  entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro (art. 1 DPR 31.12.1971, n. 1403).

  • I gradi di parentela: tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli di secondo grado; tra nonno e nipote di terzo grado

Al momento dell’iscrizione, il rapporto di lavoro può essere auto-certificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità  presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (circ. n. 89/1989).

Ove sussistano dei dubbi relativi all’autocertificazione, l’Inps può ricorrere ad accertamenti e alla convocazione delle parti interessate, in quanto deve essere dimostrata l’onerosità  della prestazione, che consiste nell’obbligo giuridico del beneficiario delle prestazioni di corrispondere una retribuzione per il lavoro svolto (per es., contratto, buste paga, ecc.), e la subordinazione, necessarie perchà© si possa configurare un rapporto di lavoro dipendente. E’ invece irrilevante, secondo quanto chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza 21-08-1986, n. 5128, la fornitura del vitto e dell’alloggio e di ulteriori utilità  (vestiario, divertimento, piccole spese), che è da considerarsi come naturale ed intrinseco aspetto della solidarietà  affettiva e della mutua assistenza tra persone legate da vincolo di consanguineità  .

 

L’onere della prova, non è necessario nei casi in cui l’attività  venga prestata in favore di soggetti che fruiscono dell’indennità  di accompagnamento:

  • grandi invalidi di guerra (civile e militare);
  • grandi invalidi per cause di servizio e del lavoro;
  • mutilati e invalidi civili;
  • ciechi civili;

ed anche se svolta a favore di ministri del culto cattolico appartenenti al clero secolare (i sacerdoti che svolgono la loro attività  sotto l’autorità  del vescovo costituiscono il clero cosiddetto “secolare”, mentre il termine “clero regolare” indica i sacerdoti membri degli ordini religiosi, come ad esempio i gesuiti e i francescani)

Il Decreto contrasto al precariato non può essere applicato per colf e badanti

Il Decreto del Governo  per il “Contrasto al precariato” ha modificato l’attuale sistema inserendo aggravi contributivi sulle forme di contratti a termine e agevolazioni per le imprese che assumono giovani a tempo indeterminato.

La normativa finale ha chiarito l’esclusione del lavoro domestico nelle penalizzazioni e confermato le agevolazioni del 50% di risparmio previdenziale per i datori di lavoro.

Avendo ipotizzato l’applicazione nel settore domestico, ci siamo accorti che detti risparmi siano quasi impossibili da ottenere.

Il Decreto infatti dice che per ottenere l’agevolazione, il domestico dovrebbe innanzitutto essere di età  inferiore ai 35 anni, che non abbia avuto altre assunzioni in precedenza, sia con lo stesso datore di lavoro ne con altri, e che non abbia altri contratti di lavoro in essere.

L’Inps dichiara che solo il 13,3% dei domestici ha una età  inferiore ai 35 anni, che è ovvia consuetudine che una colf abbia pi๠rapporti di lavoro in contemporanea e che la caratteristica di lavoro di cura, non essendo programmabile, sia normalmente legata alla vita dell’assistito, mediamente di 20 mesi.

Quindi potranno beneficiare della norma solo chi ha uno staff di  domestici (ricchi e aristocratici) che, per logica organizzativa, devono mantenere un organico stabile e continuativo o solo coloro che assumeranno un domestico di prima esperienza lavorativa in assoluto.

Quantunque venisse adottato, ci sfugge il contrasto al precariato. La sua applicazione ridurrebbe solo l’assegno di pensione dei domestici, già  raramente raggiungibile, perchà© emesso sulla base dei contributi versati.

Il Punto 17 del Contratto di governo prevede tra l’altro ……… Importante attenzione va posta anche nei confronti della terza età  con provvedimenti volti ad agevolare le famiglie con anziani a carico, compresa l’assistenza domiciliare anche tramite colf e badanti.

Enunciazione condivisibile ma speriamo che non si concluda con il suddetto decreto.

Ben altro ci si deve aspettare da qualsiasi Governo per affrontare il tema dell’assistenza alla persona.

  • Defiscalizzazione integrale dei costi di assistenza di ausilio familiare per aiutare le famiglie e contrastare il lavoro nero
  • Controllo e valorizzazione delle imprese che forniscono servizi di assistenza domiciliare per migliorare il servizio e combattere il caporalato
  • Formazione professionale garantita dal sistema pubblico per migliorare l’assistenza
  • Politica abitativa a sostegno degli anziani

Queste sono le nostre proposte che porteremo all’attenzione delle forze politiche in Parlamento.

NON AUTOSUFFICIENZA NELLA RELAZIONE CNEL. Viene citato anche l’Operatore d’aiuto

Logo_CNELIl 18 luglio, nella solennità  della Camera dei Deputati (Sala della Regina), con le conclusioni della Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno si è svolta la presentazione della “VI°  Relazione annuale 2017 sulla qualità  dei servizi pubblici.
Il documento d 270 pagine è stato approvato alla unanimità  dalla Assemblea del Cnel il 24 maggio scorso.
Il Cnel svolge questo compito in quanto previsto dalla Legge 15 del 2009 e lo svolge in collaborazione con Istat e con tutto il sistema delle strutture pubbliche aventi competenza e interesse alla collaborazione.
Alla Pag. 112 che riportiamo, è trattato il tema “L’assistenza ai non autosufficienti.”

Nel testo viene citato l’operatore d’aiuto e l’accordo sindacale da noi sottoscritto.

testo:

4.8.L’assistenza ai non autosufficienti

 L’entità  del fenomeno si conferma nelle tendenze previste nelle precedenti relazioni. Si accresce il fenomeno insieme alle insoddisfazioni dei soggetti e delle famiglie. L’applicazione dei nuovi Isee ha per effetto il taglio dei sostegni alle famiglie per la parte non sanitaria delle rette nelle Residenze sanitarie assistenziali L’effetto è che una parte delle famiglie si riportano a casa il nonnino non come scelta per la domiciliarità , ma come ripiego rispetto ai costi elevati della Residenza. Si lamentano anche i gestori delle Residenze. Mentre fino a tre anni fa si avevano le liste di attesa per i ricoveri, adesso si hanno i letti vuoti.  Al tempo stesso nascono forme di Residenze irregolari che non rispettano gli standard di assistenza, nà© i diritti di chi ci lavora . Su tutto seguita a prevalere la soluzione badante. E seguita a permanere una condizione di irregolarità  prevalente. Una parte delle famiglie sarebbe propensa alla soluzione badante a tempo parziale, ma le norme contrattuali vigenti non la prevedono. è una soluzione che non solo risponderebbe ad esigenze delle famiglie datori di lavoro, ma sarebbe pure un miglioramento per le lavoratrici che uscirebbero dalla condizione “servile” della convivenza a tempo pieno.  Le possibilità  di modificare il Contratto scaduto il 31 dicembre 2016 sembrano sfumate alla luce del fatto che nessuno dei soggetti contraenti lo ha disdettato e si è perciò rinnovato automaticamente per tre anni.

Si diffonde il fenomeno di finte cooperative o agenzie specializzate che offrono servizi di cura a domicilio anche a prezzi “stracciati” rispetto ai minimi contrattuali vigenti. Un accordo nazionale conforme alle previsioni del Job act ha regolamentato queste prestazioni in Collaborazione Coordinata e Continuativa definendo una figura definita operatore di aiuto. La soluzione sembra incontrare il favore delle imprese erogatrici di servizi (soprattutto cooperative, ma non solo), delle famiglie che se ne avvalgono specialmente nelle emergenze e degli stessi collaboratori.

La Camera dei Deputati ha approvato un Disegno di Legge che affronta il tema dei Caregiver familiari: La proposta è passata al senato. Non sono prevedibili gli sviluppi, ma il tema sembra incontrare largo consenso tra le forze parlamentari.  Da una ricerca Auser del mese di marzo 2016 dedicata a “Domiciliarità  e residenzialità  per l’invecchiamento attivo” ricaviamo che “Al 31 dicembre 2013 risultano attivi nel nostro Paese 12.261 presidi residenziali pubblici e privati”; con grandi squilibri tra le Regioni e soprattutto tra Nord e Sud che “dispongono complessivamente, per tutte le tipologie di ospiti, di 384.450 posti letto, nel 2009 erano pi๠di 429mila (meno 10,4%). Fra altre considerazioni la seguente: “Nel periodo 2014-2016 sono stati effettuati dai Nas 6.187 controlli da cui sono risultate: 1.877 non conformità  (pari al 28% dei controlli eseguiti), 1.622 persone segnalate all’Autorità  Amministrativa, 68 arresti, 1.397 persone segnalate all’autorità  Giudiziaria, 3.177 sanzioni penali, 2.167 sanzioni amministrative per oltre un milione e 200mila euro, 176 strutture sottoposte a sequestro/chiusura”.